L’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio) che ha emanato il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltà e le contestazioni sorte, mentre sono riservate alla cognizione del giudice del merito le altre questioni. In altri termini, i provvedimenti urgenti aventi come contenuto ordini di fare o di non fare, ovvero di consegna o rilascio – ossia tutti i provvedimenti di natura lato sensu cautelare aventi come contenuto ordini diversi dalla dazione di somme di denaro – non hanno natura di titolo per l’esecuzione forzata, essendo necessario, per la loro attuazione, rivolgersi al giudice della cautela, affinché emetta i provvedimenti che si rendono necessari. Ferma, quindi, la natura di per sé non esecutiva dei provvedimenti cautelari (nel senso che gli stessi necessitano – per poter essere messi in esecuzione – dell’intervento del giudice della cautela nei termini sopra indicati), è, però, del pari evidente che si tratta di provvedimenti naturalmente finalizzati ad essere spontaneamente osservati dagli interessati e che il ricorso all’esecuzione coatta del provvedimento, al quale – evidentemente – i consociati non si siano conformati, costituisce un rimedio, apprestato dall’ordinamento, per contrastare il fenomeno, invero patologico, del mancato adempimento spontaneo del provvedimento giudiziario, come, del resto, previsto dalla legge, laddove sancisce che i provvedimenti opportuni per l’esecuzione del provvedimento sono impartiti, come detto, dal giudice, il quale interviene anche in ogni caso in cui “sorgano difficoltà o contestazioni” (art. 669-duodecies c.p.c.); difficoltà, quindi, di qualunque genere, anche derivanti dal mero inadempimento da parte della parte obbligata.