Legittimato passivo dell’azione per l’equo premio dovuto all’inventore dipendente ai sensi dell’art. 64 c.p.i. è il datore di lavoro; la domanda proposta contro il legale rappresentante della società datrice, poi fallita, sul presupposto che egli si sia personalmente obbligato al pagamento, attiene a un rapporto obbligatorio tra le parti ed esula dalle materie devolute alla sezione specializzata dagli artt. 134 c.p.i. e 3 d.lgs. n. 168/2003. Poiché il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata dello stesso tribunale integra una questione di ripartizione interna degli affari e non di competenza, la causa può essere decisa dal giudice in composizione monocratica anche se il rilievo intervenga in fase decisoria.
Le preclusioni assertive e istruttorie tutelano interessi generali e la loro violazione è rilevabile d’ufficio, sicché sono inammissibili i documenti prodotti dal convenuto costituitosi tardivamente dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., quando la citazione sia stata ritualmente notificata presso la sua residenza e il temporaneo domicilio altrove non ne abbia impedito la conoscibilità.
L’impegno del legale rappresentante a pagare personalmente l’equo premio dovuto dalla società non può qualificarsi come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., che deve riguardare una pregressa obbligazione dello stesso promittente, e non integra una fideiussione in difetto di elementi che ne rivelino la causa di garanzia; esso va inquadrato nell’espromissione ex art. 1272 c.c. o nell’accollo esterno ex art. 1273 c.c., la cui prova incombe sul creditore. Non la forniscono le dichiarazioni generiche o valutative dei testimoni, come quella secondo cui il convenuto avrebbe detto che della questione «si sarebbero occupati loro», che esprime al più la volontà di regolarla in futuro, né la provenienza della telefonata dallo stesso convenuto, che trattava con il sindacato quale legale rappresentante della società, né elementi dai quali non emergano i termini dell’accordo e i criteri di determinazione del quantum.