Legittimato passivo dell’azione per l’equo premio dovuto all’inventore dipendente ai sensi dell’art. 64 c.p.i. è il datore di lavoro; la domanda proposta contro il legale rappresentante della società datrice, poi fallita, sul presupposto che egli si sia personalmente obbligato al pagamento, attiene a un rapporto obbligatorio tra le parti ed esula dalle materie devolute alla sezione specializzata dagli artt. 134 c.p.i. e 3 d.lgs. n. 168/2003. Poiché il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata dello stesso tribunale integra una questione di ripartizione interna degli affari e non di competenza, la causa può essere decisa dal giudice in composizione monocratica anche se il rilievo intervenga in fase decisoria.
Le preclusioni assertive e istruttorie tutelano interessi generali e la loro violazione è rilevabile d’ufficio, sicché sono inammissibili i documenti prodotti dal convenuto costituitosi tardivamente dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.
L’impegno del legale rappresentante a pagare personalmente l’equo premio dovuto dalla società non può qualificarsi come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., che deve riguardare una pregressa obbligazione dello stesso promittente, e non integra una fideiussione in difetto di elementi che ne rivelino la causa di garanzia; esso va inquadrato nell’espromissione ex art. 1272 c.c. o nell’accollo esterno ex art. 1273 c.c., la cui prova incombe sul creditore e non è fornita da dichiarazioni generiche o valutative dei testimoni [nella specie, la frase “questa è una cosa che ci vediamo noi”] né da elementi dai quali non emergano i termini dell’accordo e i criteri di determinazione del quantum.