I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. hanno natura cautelare e funzione provvisoria e strumentale, e presuppongono la prova sommaria, a carico del ricorrente, sia del diritto di cui si invoca la tutela sia del pregiudizio imminente e irreparabile che lo minaccerebbe nel tempo necessario a farlo valere in via ordinaria; l’omessa indicazione dell’azione di merito da cautelare rende inammissibile il ricorso, non essendo verificabile la strumentalità, e il periculum non è integrato dalla prospettazione di un danno esclusivamente patrimoniale.
Va rigettato il ricorso d’urgenza con cui il restauratore incaricato dalla parrocchia chieda nei confronti del Ministero della cultura la sospensione dei lavori di restauro affidati ad altri, l’annullamento del nulla osta della Soprintendenza, l’approvazione dei propri progetti e l’erogazione dei contributi ministeriali: difetta la legittimazione passiva del Ministero, estraneo a qualsiasi rapporto con il ricorrente, il contributo spetta al proprietario che lo abbia richiesto, l’annullamento di un provvedimento amministrativo appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, e la domanda risarcitoria è incompatibile con la struttura del procedimento cautelare.
Il ricorso palesemente inammissibile integra abuso dello strumento processuale e giustifica la condanna d’ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c., sanzione pubblicistica che non richiede dolo o colpa grave ma una condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, determinata equitativamente anche alla luce delle tabelle milanesi in circa un terzo dei compensi liquidabili, nonché, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.