Le cc.dd. “business warranties”, frequenti nell’ambito di contratti di compravendita di partecipazioni societarie, si sostanziano in una forma atipica di garanzia riconducibile al patto di manleva; tramite tali garanzie, il garante (alienante) si impegna infatti a manlevare il garantito (acquirente) dal verificarsi di eventi negativi per il patrimonio della società oggetto della cessione.
L’art. 1938 c.c., che prevede l’obbligo di indicare un importo massimo garantito nelle fideiussioni aventi ad oggetto obbligazioni future, contiene un principio di ordine pubblico economico (internazionale) avente portata transtipica, valido per tutte le forme di garanzia per obbligazioni future (tra cui le “business warranties” e i patti di manleva).