La delibera di approvazione del bilancio di esercizio, in quanto documento contabile avente natura dichiarativa e ricognitiva della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, non è di per sé suscettibile di sospensione cautelare ove non disponga la distribuzione di utili o il ripianamento di perdite.
In ipotesi di istanza di sospensione della sola deliberazione di approvazione del bilancio non potrebbe, infatti, predicarsi l’esistenza di un periculum in mora e, precisamente, che il giudizio comparativo in ordine al pericolo di danno possa essere risolto a favore della posizione del socio e non a favore di quella della società. La mera inidoneità del bilancio a rappresentare la situazione della società, infatti, verrebbe comunque a permanere anche qualora si sospendesse la deliberazione, in quanto il provvedimento cautelare non potrebbe revocare l’avvenuta approvazione ovvero sostituire le parti censurate del documento contabile in corrispondenza delle eccezioni evidenziate da parte del ricorrente ovvero ancora imporre agli organi sociali la predisposizione e l’approvazione di un nuovo bilancio.
La sospensione dell’efficacia della delibera di approvazione del bilancio – anche in considerazione della sua natura auto-esecutiva – presuppone il rischio attuale di un pregiudizio grave e irreparabile, ravvisabile in concreto soltanto ove all’approvazione del bilancio abbiano fatto seguito, o debbano seguire, ulteriori deliberazioni che su di essa si fondino o la presuppongano.