Il procedimento di cui all’art. 2409 c.c. non può essere utilizzato per l’accertamento di specifiche responsabilità individuali o comunque per risolvere controversie tra parti contrapposte, ma piuttosto per affrontare problemi attuali di gestione suscettibili di arrecare danno alla società. Soltanto tali particolari finalità di tutela giustificano l’ampiezza dei poteri riconosciuti in capo all’organo giudicante, ampiezza strettamente correlata alla inidoneità del provvedimento conclusivo del procedimento ad avere efficacia di giudicato, così che deve essere in radice esclusa ogni possibilità di ricorso a tale procedimento in funzione di supplenza rispetto agli strumenti tipici del giudizio contenzioso.
Nell’apprezzamento delle gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare un danno alla società, è preclusa al Tribunale ogni valutazione che investa il merito delle decisioni gestorie nel rispetto dei limiti della business judgment rule, salvo che le operazioni sottoposte al controllo giudiziale appaiano, in base ad una valutazione ex ante, manifestamente irragionevoli o abnormi.
[Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso l’ammissibilità del ricorso al rimedio di cui all’art. 2409 c.c., con cui si denunciava il vizio di un’operazione commerciale che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, avrebbe determinato lo “svuotamento del magazzino” della società e la conseguente necessità di approvvigionarsi tardivamente di biomasse, acquistando prodotti meno pregiati a un prezzo superiore rispetto a quello di vendita. Il Collegio ha infatti ritenuto che la decisione fosse stata assunta nell’ambito di una fisiologica dialettica endoconsiliare, sulla base delle informazioni disponibili al momento della decisione e in assenza di violazioni procedimentali statutarie o di evidenti scostamenti da logiche di mercato.]