Non integra contraffazione né concorrenza sleale l’uso da parte di un concorrente dell’espressione che compone il marchio altrui non come segno distintivo dei propri prodotti, ma come locuzione descrittiva della tipologia di prodotto offerto e delle sue modalità di preparazione, come l’impiego in un’attività di ristorazione, anche in forma di hashtag, dell’espressione «salumi di mare» per indicare pesce lavorato secondo le tecniche proprie dei salumi; diversamente, si attribuirebbe al titolare l’uso esclusivo di parole comuni e di una forma di cucina.
Il marchio composto dall’accostamento di due parole di uso comune concettualmente legate al prodotto è debole, ma non privo di capacità distintiva quando l’abbinamento sia particolare e inusuale, come quello che applica al pesce il concetto di salume, tipicamente associato alla carne. La licenza d’uso del marchio è a forma libera e può essere provata per presunzioni o testimoni, e il licenziatario è legittimato ad agire a tutela del segno.