La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitrato irrituale tutte le controversie tra soci o tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche se promosse da o contro amministratori, liquidatori e sindaci, si applica all’azione di responsabilità promossa dal socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476 c.c. contro gli amministratori, che ha per oggetto diritti di natura patrimoniale. L’indisponibilità del diritto è circoscritta agli interessi protetti da norme inderogabili la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata dall’iniziativa di parte, e nel dubbio la convenzione d’arbitrato va intesa, ai sensi dell’art. 808-quater c.p.c., come estesa a tutte le controversie che derivano dal rapporto cui si riferisce.
L’eccezione di arbitrato irrituale non attiene alla competenza o alla giurisdizione, ma integra un’eccezione preliminare di merito, sicché il suo accoglimento comporta l’improponibilità della domanda.