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Tribunale di Trieste, 26 Maggio 2025

Esclusione in blocco dal voto dei soci da escludere e invalidità della delibera consortile

Tribunale di Trieste, 26 Maggio 2025
Esclusione in blocco dal voto dei soci da escludere e invalidità della delibera consortile

Nella società consortile a responsabilità limitata il presidente dell’assemblea convocata per deliberare sull’esclusione di più soci non ha il potere di sottrarre in blocco al voto tutti i soci da escludere e di indire un’unica votazione, scomputando dai quorum costitutivo e deliberativo le partecipazioni di ciascuno di essi [nella specie, pari complessivamente a due terzi del capitale], perché né la legge né lo statuto [che si limiti a non computare la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa] gli attribuiscono il potere di selezionare quali soci siano portatori di un comune interesse in conflitto con quello sociale. È pertanto invalida, per difetto dei quorum di legge e di statuto, la delibera di esclusione così adottata con il voto dei soli soci residui, titolari di una minoranza del capitale.
La prova dell’asserita comunanza dell’interesse dei soci da escludere, in conflitto con quello della società, grava sulla società che intenda giustificare la loro esclusione congiunta dal voto, e tale comunanza non può desumersi dalla mera identità tipologica degli addebiti mossi a ciascuno di essi [quale l’inadempimento dell’obbligo di versare i contributi consortili].
In caso di devoluzione in arbitrato delle controversie sulla validità delle delibere assembleari, la domanda di sospensione proposta prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale si propone, ai sensi degli artt. 818 e 838-ter, 4° comma, c.p.c., al giudice competente ex art. 669-quinquies c.p.c., e la competenza cautelare così radicata permane anche dopo la successiva costituzione del collegio, perché a tal fine rileva, ex art. 5 c.p.c., il momento del deposito del ricorso.
La sospensione cautelare della delibera di esclusione del socio ha natura conservativa e non è soggetta al regime di strumentalità attenuata, sicché il giudice che la conferma prima dell’inizio del giudizio di merito non provvede sulle spese ai sensi dell’art. 669-octies, 7° comma, c.p.c., e la loro regolazione resta rimessa alla definizione del giudizio di merito [nella specie, arbitrale].

Data Sentenza: 26/05/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Francesco Saverio Moscato
Registro: RG 1078 / 2025
Allegato:
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Data: 02/10/2026
Massima a cura di: Dimitri Cuzzocrea
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