Le delibere assunte dall’assemblea dei soci, e non dall’organo gestorio, non integrano di per sé gravi irregolarità nella gestione rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c., tanto più quando [risalgano a quasi due anni prima del ricorso e] siano già state impugnate dal socio di minoranza con gli ordinari rimedi, perché in pendenza dei giudizi di impugnazione non trova spazio un ulteriore sindacato del tribunale. Il procedimento ex art. 2409 c.c. non può infatti essere utilizzato in funzione di supplenza rispetto agli strumenti tipici del giudizio contenzioso, né per risolvere motivi di controversia tra i soci, e richiede irregolarità gravi, attuali e idonee ad arrecare danno alla società.
Ai fini del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. rileva soltanto il danno, anche potenziale, alla società, e non quello eventualmente subito dal socio di minoranza, sicché restano irrilevanti gli scopi asseritamente abusivi di una delibera di aumento di capitale che non abbia arrecato pregiudizio al patrimonio sociale. Il mero ritardo degli amministratori nell’iscrizione nel registro delle imprese dei lodi di annullamento delle delibere, o nell’adozione dei provvedimenti conseguenti ex art. 2377, comma 7, c.c., integra a sua volta una semplice irregolarità priva del requisito della gravità, quando gli amministratori si siano comunque attivati e dal ritardo non sia derivato danno alla società.