Qualora, dopo l’esercizio del recesso dalla s.r.l., la società abbia revocato la delibera che lo legittimava ai sensi dell’art. 2473, comma 5, c.c. e il socio receduto ne contesti la tempestività, sussiste tra le parti un disaccordo sull’efficacia del recesso che rende inammissibile il ricorso per la nomina dell’esperto ex art. 2473, comma 3, c.c., perché tale procedura presuppone che il disaccordo riguardi esclusivamente la determinazione del valore della quota. In questa sede il tribunale non può conoscere, neppure incidenter tantum, delle eccezioni relative alla tempestività della revoca, il cui accertamento va chiesto in un ordinario giudizio di cognizione.