Nell’ambito di una controversia transfrontaliera avente ad oggetto l’illecito utilizzo di una fotografia semplice, promossa da una società portoghese contro una società italiana, che esercita attività di agenzia viaggi in Italia, va affermata la giurisdizione del giudice italiano ai sensi del Reg (UE) n. 1215/2012 nella misura in cui il convenuto sia domiciliato in Italia.
L’assenza di una visione personale distintiva dell’autore, unita alla mancanza di un originale apporto creativo del suo autore, sia nell’inquadratura che nella composizione, sia nella post-produzione, escludono la natura di opera dell’ingegno, riducendosi la fotografia in una semplice rappresentazione della realtà naturale. Allorché una fotografia sia riconducibile alla categoria delle semplici fotografie, e non a quella delle opere dell’ingegno, l’omessa indicazione del nome del fotografo e dell’anno di produzione sull’originale rende l’utilizzo non abusivo ex art. 90, comma 2 L.A., salva la mala fede, il cui onere di allegazione e prova grava sull’attore.