L’art. 11-ter l. n. 41/2007 obbliga le società organizzatrici di manifestazioni sportive a rilasciare, per almeno la metà degli eventi organizzati nell’anno, biglietti gratuiti nominativi per i minori di quattordici anni accompagnati da un genitore o da un parente entro il quarto grado. Poiché la norma pone come unico limite quantitativo quello del numero di eventi, senza fissare un numero massimo di biglietti né i settori dello stadio cui limitare l’agevolazione, questa va estesa a tutti i settori, con il solo limite dell’esaurimento dei posti disponibili, e la società non può stabilire arbitrariamente limiti quantitativi all’emissione dei tagliandi gratuiti.
Nell’azione inibitoria collettiva ex art. 840-sexiesdecies c.p.c., la violazione dell’obbligo di rilasciare biglietti gratuiti ai minori può ritenersi provata in via presuntiva quando il sito ufficiale della società sportiva non contenga alcuna informazione sull’agevolazione e l’ufficio preposto all’emissione dei biglietti, interpellato, ne abbia negato l’esistenza. All’accoglimento della domanda seguono l’ordine di cessare la condotta omissiva e di adottare misure idonee a eliminarne gli effetti, la condanna a dare diffusione del provvedimento e la fissazione della somma dovuta ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione.