Nel giudizio di nullità del brevetto per difetto di novità, la prova dell’anteriorità invalidante può essere fornita anche per testimoni, perché dall’art. 121 c.p.i. non si ricava alcun limite all’impiego dei mezzi di prova previsti dai codici. La mancanza di riscontri documentali dell’attività anteriore costituisce soltanto uno degli elementi alla cui luce valutare le deposizioni, e non ne esclude l’attendibilità la circostanza che i testimoni siano dipendenti, collaboratori o clienti della parte che deduce l’anteriorità, perché sono proprio costoro, di regola, a conoscere le modalità di realizzazione e di divulgazione del prodotto.
La cessione, nel corso del giudizio, della quota di contitolarità del brevetto di cui è chiesta la nullità non incide sulla regolazione delle spese secondo soccombenza, perché in assenza di estromissione il processo prosegue tra le parti originarie ai sensi dell’art. 111 c.p.c., e il disinteresse manifestato dal cedente per l’esito della lite non esclude la sua oggettiva soccombenza.