Nel procedimento ex art. 2409 c.c. l’onere delle spese dell’ispezione a carico dei soci richiedenti, previsto dal secondo comma, attiene alla sola fase iniziale e istruttoria del procedimento, nella quale le spese vanno anticipate per consentire lo svolgimento dell’ispezione. Quando il procedimento giunge alle fasi finali e l’ispezione abbia fatto emergere criticità nella gestione, anche le spese dell’ispezione seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e possono essere poste a carico degli amministratori, perché le parti si trovano comunque in posizione reciprocamente antagonista e l’onere di anticipazione trova definitiva soluzione nel provvedimento conclusivo del giudizio.
La revoca dei poteri del consiglio di amministrazione sino alla conclusione dell’incarico dell’amministratore giudiziario, nominato per un periodo determinato [al fine di predisporre adeguati assetti organizzativi], è riconducibile ai provvedimenti provvisori previsti dall’art. 2409, comma 4, c.c. ed è autonomamente reclamabile, perché idonea a incidere sugli assetti della società. Il tribunale che la dispone non provvede sulle spese del primo grado, mentre la corte d’appello provvede su quelle del reclamo, perché con il relativo decreto il giudizio di reclamo si conclude.