L’art. 115 CCII, che attribuisce al liquidatore giudiziale del concordato preventivo la legittimazione a proporre o proseguire l’azione sociale di responsabilità, si applica anche ai concordati il cui ricorso sia stato definito con l’omologazione prima del 15/7/2022, perché la norma transitoria dell’art. 390 CCII riguarda soltanto la definizione dei ricorsi ancora pendenti a quella data e non gli effetti dell’omologazione, ai quali si applica, in forza del principio tempus regit actum, la disciplina vigente. La legittimazione del liquidatore è esclusiva e preclude l’azione del socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., mentre resta ferma quella dei creditori sociali.
La prescrizione dell’azione dei creditori sociali di s.r.l. prevista dall’art. 2476, comma 6, c.c. decorre dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale è divenuta oggettivamente conoscibile, che può coincidere con la presentazione del piano di concordato liquidatorio [che prevede il pagamento dei chirografari al 50%], perché rileva la situazione patrimoniale esposta in bilancio o nel piano e non l’esito delle successive operazioni di liquidazione.