La rinuncia al brevetto intervenuta nel corso del giudizio di nullità non determina la cessazione della materia del contendere quando l’attore conservi l’interesse alla pronuncia [in vista di una successiva azione risarcitoria], perché la declaratoria di nullità, a differenza della rinuncia, rimuove ex tunc gli effetti della privativa ai sensi dell’art. 77 c.p.i. e accerta l’insussistenza del diritto anche per il periodo anteriore alla rinuncia.
È nulla ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. c), c.p.i. la limitazione della frazione italiana di un brevetto europeo, ottenuta dal titolare nel corso del giudizio di nullità, che non riduca ma estenda la protezione conferita dal brevetto concesso, modificando la natura stessa dell’oggetto tutelato, ancorché la nuova formulazione delle rivendicazioni rimanga nei limiti della domanda originaria; e poiché gli effetti della limitazione retroagiscono alla data di deposito della domanda, il brevetto va dichiarato nullo sia come riformulato sia come originariamente concesso.