È ammissibile, in quanto risponde ad apprezzabili interessi dei contraenti senza pregiudizio per quelli dei terzi, la condizione di adempimento apposta ad un contratto che non risulti meramente potestativa, dato che la scelta di adempiere o meno non dipende dal mero arbitrio del debitore, ma è l’esito di una ponderazione di vantaggi e svantaggi.
La condizione sospensiva attinente all’adempimento dell’impegno assunto dal promissario acquirente di liberazione dei promittenti alienanti e di un terzo dalle garanzie personali assunte con le banche per far fronte ai debiti societari non presenta i presupposti per l’applicazione della finzione di avveramento ex art. 1359 c.c., essendo questa qualificabile come condizione di adempimento.
Il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite.