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Tribunale di Milano, 7 Novembre 2025

Rapporto tra sequestro conservativo e domanda di arbitrato: la decorrenza del termine ex art. 669-octies c.p.c.

Tribunale di Milano, 7 Novembre 2025
Rapporto tra sequestro conservativo e domanda di arbitrato: la decorrenza del termine ex art. 669-octies c.p.c.

Il termine perentorio di sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, previsto dall’art. 669-octies, comma 3, c.p.c., decorre dalla comunicazione dell’ordinanza cautelare alle parti. La tempestiva proposizione della domanda di arbitrato impedisce l’inefficacia del provvedimento cautelare, producendo detta domanda, ai sensi dell’art. 816-bis.1 c.p.c., gli effetti sostanziali della domanda giudiziale.

Data Sentenza: 07/11/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Nicola Fascilla
Registro: RG 10276 / 2025
Allegato:
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Data: 07/09/2026
Massima a cura di: Margherita Gasparetto
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