Il termine perentorio di sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, previsto dall’art. 669-octies, comma 3, c.p.c., decorre dalla comunicazione dell’ordinanza cautelare alle parti. La tempestiva proposizione della domanda di arbitrato impedisce l’inefficacia del provvedimento cautelare, producendo detta domanda, ai sensi dell’art. 816-bis.1 c.p.c., gli effetti sostanziali della domanda giudiziale.