Nell’affitto d’azienda la clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione per il mancato pagamento anche di una sola mensilità del canone consente al concedente di risolvere il contratto con la semplice dichiarazione di avvalersene, quando l’affittuario non abbia pagato la mensilità scaduta e abbia corrisposto solo in parte la precedente, operando unilateralmente la compensazione con un asserito controcredito per spese di riparazione e mancati guadagni. L’affittuario può sospendere il pagamento del canone solo se la prestazione del concedente manchi del tutto, e non quando abbia proseguito l’esercizio dell’azienda fino al rilascio; né può lamentare l’inidoneità dei locali e degli impianti che conosceva al momento della stipula, stato di fatto considerato nella determinazione del canone, mentre gli interventi di ordinaria manutenzione gravano su di lui.
Per la detenzione protratta dopo la risoluzione l’affittuario deve, ai sensi dell’art. 1591 c.c., applicabile anche all’affitto d’azienda, un’indennità pari almeno al canone fino alla riconsegna, oltre al risarcimento delle spese sostenute dal concedente per l’esecuzione forzata del rilascio; il suo credito alla restituzione della cauzione si compensa con quello del concedente per le spese del procedimento cautelare.