Quando l’amministratore convenuto nell’azione sociale di responsabilità chiami in causa sindaci, revisore e socio pubblico non come veri legittimati passivi, ma per far valere in via condizionata un’azione di regresso fondata su un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore, non opera l’estensione automatica della domanda attorea ai chiamati, e spetta alla società scegliere se proporre contro di essi un’autonoma domanda, ammissibile nel rispetto delle preclusioni. Il processo civile non va sospeso in attesa del giudizio penale a carico dell’amministratore, fuori dalle ipotesi eccezionali dell’art. 75 c.p.p., perché il giudice civile accerta autonomamente i fatti e la responsabilità.
Non risponde degli atti dissipativi dell’amministratore la società incaricata di una revisione contabile volontaria, a fini interni e non certificativi, quando l’attore non specifichi quali gravi inadempimenti le siano imputabili rispetto al carattere circoscritto dell’incarico: il revisore risponde della negligenza nell’apprezzamento dei dati contabili, non ha accesso alle delibere né i poteri di ispezione e reazione dei sindaci, e la sua responsabilità è esclusa quando il danno derivi dalla condotta illecita dell’amministratore, estranea alla sua sfera di controllo.
È infondata anche l’azione di regresso dell’amministratore, perché nessuno può giovarsi del proprio dolo, egli disponeva in via esclusiva degli elementi sulla gestione e l’art. 2055 c.c. presuppone il concorso nella commissione dei medesimi fatti; le spese della domanda della società possono essere compensate per l’esigenza di un accertamento definitivo delle eventuali corresponsabilità.