Il tribunale può accertare la causa di scioglimento della s.r.l. e nominare il liquidatore, ai sensi degli artt. 2485, secondo comma, e 2487, secondo comma, c.c., solo quando gli amministratori omettano gli adempimenti loro spettanti o l’assemblea ritualmente convocata non si costituisca o non deliberi. Manca pertanto l’interesse ad agire della società che chieda l’intervento del tribunale quando l’assemblea, convocata dall’amministratore unico e riunita in forma totalitaria, abbia già constatato all’unanimità l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale e deliberato lo scioglimento anticipato, indicando lo stesso amministratore come liquidatore: l’autorizzazione a rivolgersi al tribunale contenuta nella delibera è ultronea, perché i soci hanno già adottato le decisioni che il giudice potrebbe soltanto surrogare.