Ai sensi dell’art. 2383, comma 3 c.c., la revoca anticipata dall’incarico di amministratore di una società a responsabilità limitata non è legittima in assenza di giusta causa, e conferisce all’amministratore illegittimamente revocato il diritto al risarcimento del danno, quantificato secondo i compensi residui non percepiti per l’anticipata revoca.
Sull’amministratore incombono doveri gestori imposti dall’art. 2392 c.c., dovendo quest’ultimo agire con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze, richiesta ai fini della tutela del patrimonio sociale. Gli amministratori sono responsabili in ogni caso se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose, ivi compresa la omessa adozione delle misure minime di contenimento del rischio commerciale in presenza di reiterata morosità della società.