L’accantonamento a riserva dei contributi consortili, deliberato in sede di approvazione del bilancio, integra una mera operazione contabile sul patrimonio netto e non comporta un aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 2481-ter c.c. Infatti, per configurarsi un aumento (gratuito) del capitale sociale tramite l’imputazione delle riserve a capitale, è necessaria una distinta operazione, regolata dall’art. 2481-ter c.c., che comporti la modifica del vincolo di destinazione di una parte del patrimonio netto, rendendo indisponibili tali somme. Ne consegue che il socio non può esimersi dal pagamento dei contributi statutariamente dovuti sulla base della mancata adesione alla delibera assembleare.