Premesso che per l’efficacia e l’opponibilità della cessione di un credito è sufficiente la notificazione al debitore della intervenuta cessione, appare opportuno rammentare che ai sensi dell’art. 1262 cod. civ. “Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso” (comma 1) e che “Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti” (comma 2).
Il debitore ceduto, pur se edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito – ovvero se transige con il cedente su crediti diversi da quello ceduto – né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché per assumere tale significato occorre un’intesa tra le parti ed invece egli rimane estraneo alla cessione; pertanto è onere del cessionario provare l’esistenza e l’ammontare del credito, salva la responsabilità del cedente per la mancata consegna dei documenti su cui è fondato, configurante inadempimento al contratto di cessione. Né si può ritenere che le fatture siano idonee in sede di giudizio a cognizione piena a provare l’esistenza del credito.