È inammissibile la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. chiesta dal socio di s.r.l. per verificare, mediante un controllo contabile di più esercizi, i danni arrecati alla società dalla gestione degli altri soci, quando la finalità conciliativa difetti in concreto [per l’esternata volontà di agire in via contenziosa ex art. 2476 c.c. e la forte litigiosità tra le parti], perché tale volontà non può ritenersi implicita nella mera scelta del rito. Il ricorso è inoltre privo di interesse quando il socio intenda comunque proporre l’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., ed è inammissibile se i quesiti proposti implicano valutazioni giuridiche, apprezzamenti di scelte imprenditoriali o indagini esplorative, non delegabili al consulente perché estranee alla quaestio facti di natura tecnica.