Il boicottaggio secondario, consistente nelle pressioni esercitate da un’impresa su altri operatori affinché si astengano dall’intrattenere rapporti commerciali con un concorrente, rientra nell’art. 2598, n. 3, c.c. e presuppone la forza contrattuale del boicottante nel mercato di riferimento, un accordo tra gli altri operatori o comunque la pressione su di essi, e una condotta diretta unicamente a ostacolare fino a escludere il concorrente, distinta dal mero comportamento aggressivo. Non sussiste quando l’attore [editore scolastico] non dimostri il venir meno dei propri rapporti con agenti e distributori e possa comunque rivolgersi ad agenti estranei alle imprese convenute, perché la fattispecie richiede un intervento sul mercato idoneo a determinare l’espulsione del concorrente.
Non integra concorrenza sleale per denigrazione la diffusione di apprezzamenti diffamatori che riguardino la sfera strettamente personale e privata dell’imprenditore, perché inidonei a incidere sulla considerazione di cui l’impresa gode presso il pubblico. Il danno da concorrenza sleale, anche all’immagine, non è in re ipsa e va provato nella sua esistenza e nel nesso causale con l’illecito, sicché non è sufficiente una quantificazione fondata sulla sola consulenza di parte, senza produzione di bilanci o scritture contabili.