È inammissibile, per difetto di legittimazione e di interesse, il reclamo proposto avverso il decreto ex art. 2409 c.c. dall’amministratore unico che si sia dimesso nel corso del procedimento, prima della revoca degli amministratori successivamente nominati dall’assemblea, perché il provvedimento di revoca e sostituzione ha come destinatari soltanto coloro che rivestono la carica al momento della pronuncia. Non fondano un interesse giuridicamente qualificato né l’esigenza di tutelare la propria immagine e reputazione, per essere le irregolarità riferite al periodo della sua gestione, né la prospettiva di una futura azione di responsabilità, perché il procedimento non ha natura sanzionatoria e la difesa dell’ex amministratore trova sede nel giudizio contenzioso.
Le dimissioni dell’amministratore denunciato e la nomina di un nuovo organo amministrativo non escludono l’attualità delle gravi irregolarità, e consentono la revoca anche dei nuovi amministratori e sindaci, quando il nuovo organo non offra sufficienti garanzie di voler verificare le irregolarità e adottare i provvedimenti conseguenti [persistendo rapporti promiscui e sbilanciati con una società correlata].