Il diritto del socio non amministratore di s.r.l. di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. si estende a tutti i documenti concernenti la gestione della società, comprese le scritture contabili, la documentazione fiscale e quella relativa ai singoli affari sociali, e comprende, quale modalità connaturata all’effettività del controllo, il diritto di estrarne copia [socia divenuta tale per effetto dell’assegnazione della quota espropriata a un altro socio; risposta generica degli amministratori alle richieste di accesso; bilanci non approvati da circa dieci anni; società contumace].
L’art. 614-bis c.p.c. è applicabile anche ai provvedimenti d’urgenza che si risolvono in una condanna a un facere infungibile e sono idonei ad anticipare, anche stabilmente, gli effetti della sentenza di merito, come l’ordine di consentire al socio la consultazione dei documenti sociali; nel determinare la misura della somma dovuta per ogni giorno di inadempimento può considerarsi che la mancata ostensione della documentazione di una società presumibilmente inattiva e in sofferenza può essere motivata dall’intento di occultare eventuali responsabilità di chi l’ha amministrata.