Ai fini del sequestro conservativo chiesto dal curatore della liquidazione giudiziale di una società cooperativa nei confronti dell’amministratore, integra il fumus dell’azione di responsabilità per indebita prosecuzione dell’attività la mancata adozione dei rimedi previsti in caso di perdita del capitale [messa in liquidazione ex art. 2545-duodecies c.c., ricapitalizzazione o trasformazione], quando l’erosione del capitale risulti dall’insorgere di debiti di rilevante entità [una sanzione amministrativa di importo prossimo a 400.000 euro a fronte di un capitale di 1.500 euro] e l’omessa tenuta delle scritture e dei bilanci per l’intera vita della società impedisca la ricostruzione analitica del danno, che può allora essere determinato nella differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura ai sensi dell’art. 2486, comma 3, c.c. Il periculum in mora è integrato tanto dall’insufficienza del patrimonio dell’amministratore rispetto al credito, quanto dalla verosimile distrazione dei beni sociali a favore di una società riferibile a un familiare senza riscossione del corrispettivo.