Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro l’amministratore [di società cooperativa fallita], il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare ha carattere residuale e può essere utilizzato soltanto per quantificare il danno derivante dall’indebita prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale sociale. Esso non vale invece a liquidare il danno cagionato da illeciti diversi – quali l’operare in conflitto di interessi, l’omesso versamento di imposte e contributi o le distrazioni – per i quali occorre allegare e provare il nesso causale tra la specifica condotta e il pregiudizio arrecato al patrimonio sociale. Il fallimento in sé, inoltre, non costituisce danno imputabile all’amministratore.
L’omesso versamento di imposte e contributi da parte dell’amministratore non integra di per sé un danno per la società, perché il debito tributario e contributivo grava comunque sul patrimonio sociale; costituiscono danno risarcibile soltanto le sanzioni e gli aggi conseguenti all’inadempimento, con esclusione degli interessi.