Il diritto della società cooperativa di esigere dal socio receduto i conferimenti sottoscritti e non versati si prescrive, ai sensi dell’art. 2536, comma 2, c.c., nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale, che coincide con il recesso, sicché è prescritto il credito fatto valere con ricorso monitorio notificato oltre un anno dopo il recesso, in difetto di prova di precedenti atti interruttivi. L’eccezione di prescrizione è validamente sollevata quando l’atto di opposizione, anche se in un contesto argomentativo diverso, indichi il termine e il dies a quo e manifesti la volontà di avvalersi dell’effetto estintivo.
Rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa le domande dell’ex socio lavoratore di cooperativa di restituzione delle somme versate a titolo di conferimento, anche in via di risarcimento per inadempimento della società o per condotte depauperative degli amministratori, e di restituzione del prestito sociale, perché trovano fondamento nel rapporto sociale e non in quello di lavoro.