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Tribunale di Firenze, 16 Agosto 2025, n. 2761/2025

Responsabilità dell’amministratore di cooperativa fallita, criterio del deficit fallimentare e danno da omessi versamenti

Tribunale di Firenze, 16 Agosto 2025, n. 2761/2025
Responsabilità dell’amministratore di cooperativa fallita, criterio del deficit fallimentare e danno da omessi versamenti

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro l’amministratore [di società cooperativa fallita], il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare ha carattere residuale e può essere utilizzato soltanto per quantificare il danno derivante dall’indebita prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale sociale. Esso non vale invece a liquidare il danno cagionato da illeciti diversi – quali l’operare in conflitto di interessi, l’omesso versamento di imposte e contributi o le distrazioni – per i quali occorre allegare e provare il nesso causale tra la specifica condotta e il pregiudizio arrecato al patrimonio sociale. Il fallimento in sé, inoltre, non costituisce danno imputabile all’amministratore.

L’omesso versamento di imposte e contributi da parte dell’amministratore non integra di per sé un danno per la società, perché il debito tributario e contributivo grava comunque sul patrimonio sociale; costituiscono danno risarcibile soltanto le sanzioni e gli aggi conseguenti all’inadempimento, con esclusione degli interessi.

Data Sentenza: 16/08/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Registro: RG 7561 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 02/10/2026
Massima a cura di: Andrea Sigliano
Andrea Sigliano

Avvocato del Foro di Milano operante nell'ambito del contenzioso societario, civile e finanziario. Laureato presso l'Università degli Studi di Milano con una tesi sull'abusiva concessione del credito.

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