Il diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. comprende la facoltà di estrarne copia, ma le sue modalità di esercizio vanno individuate alla stregua del canone di buona fede nell’esecuzione del contratto sociale, che impone di contemperarne tempi e modalità con gli interessi della società. Non sono pertanto ostative all’esercizio del diritto, e non ne integrano la lesione tutelabile in via d’urgenza, le modalità indicate dalla società che [senza opporre alcun rifiuto] fissino i giorni di accesso presso la sede sociale, previa comunicazione da inoltrare con un congruo preavviso, e pongano a carico del socio i costi di copia ed estrazione dei documenti.
Il diritto di controllo previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. spetta esclusivamente al socio che non partecipa all’amministrazione; difetta pertanto di legittimazione al ricorso cautelare volto a tutelarlo il socio che sia componente [e vicepresidente] del consiglio di amministrazione.