È inammissibile il ricorso autonomo con cui il destinatario di un sequestro conservativo ante causam [l’amministratore unico di una s.r.l. in liquidazione giudiziale, convenuto in responsabilità dalla procedura] chieda al giudice monocratico di dichiarare la nullità della notificazione del ricorso cautelare e del decreto di fissazione dell’udienza e di revocare il sequestro, perché l’ordinanza cautelare può essere censurata soltanto con il reclamo al tribunale in composizione collegiale – tardivo se il sequestrato ne abbia comunque avuto conoscenza, tempestivo se essa non gli sia mai stata comunicata – oppure, qualora se ne deduca l’inesistenza per omesso perfezionamento della notificazione, con l’istanza di revoca rivolta al giudice che ha concesso la cautela o, se nel frattempo designato, al giudice del merito.