In ordine all’ambito di operatività dello strumento cautelare della sospensione della delibera impugnata, si è ormai superata la tesi che riteneva possibile la sospensione, testualmente, dell’esecuzione della deliberazione solo nei casi in cui vi fosse uno iato temporale tra assunzione della delibera e sua estrinsecazione materiale all’esterno, ossia in quei casi ove fosse necessaria una vera e propria attività esecutiva, privando di tutela le delibere ritenute self executing. Invero, si è imposta un’interpretazione estensiva del concetto di esecutività tale da ricomprendervi la stessa efficacia della deliberazione, affermando la possibilità di sospendere ogni «situazione effettuale che la volontà espressa della delibera è intesa a creare». In questa prospettiva, il termine esecuzione non andrebbe interpretato come attinente alla fase materiale del deciso assembleare, ma con riferimento alla possibilità di (ulteriore) efficacia della deliberazione alla sua idoneità a produrre effetti nella vita e nell’organizzazione sociale. Tale orientamento ha trovato conforto anche a seguito dell’introduzione dell’art. 35 D. Lgs. 5/2003 che attribuisce agli arbitri il potere di sospendere, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’«efficacia» della delibera. Pertanto, sono sospendibili le deliberazione che continuano a manifestare una perdurante efficacia rispetto all’organizzazione societaria e alle correlate posizioni dei soci, con diretta incidenza sull’organizzazione sociale. In tali casi, il provvedimento di sospensione dell’efficacia è idoneo a neutralizzare gli effetti della delibera ripristinando la situazione giuridica preesistente. Ciò implica che nel caso di sospensione di delibere di proclamazione degli eletti, così come nell’affine ambito di sospensione di delibere di nuovo amministratore, la sospensione della deliberazione sia idonea a comportare la reintegrazione nelle funzioni elettive/gestorie degli eletti/amministratori illegittimamente sostituiti. In questa prospettiva, il ripristino della situazione preesistente e quindi la restituzione dei poteri agli amministratori revocati, contemporaneamente alla sterilizzazione, salvi gli atti già compiuti, degli effetti della deliberazione stessa, assolve pienamente alla funzione di assicurare la salvaguardia della situazione incisa della deliberazione illegittima. Per contro, la delibera di approvazione del bilancio di esercizio, avendo un carattere meramente ricognitivo contabile, non necessita di alcuna attività esecutiva in senso proprio, né produce effetti sull’organizzazione sociale, risultando, pertanto, insuscettibile di sospensione.
In ordine al presupposto del periculum, la disposizione di cui all’art. 2378 c.c. richiede che il giudice proceda alla valutazione comparativa del pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall’esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della deliberazione. In altre parole, nel giudizio di necessaria comparizione rimesso al Tribunale, anche a fronte dei positivi dubbi di verosimiglianza dei motivi di invalidità della deliberazione impugnata, la sospensione deve essere negata allorché l’interesse della società alla permanenza degli effetti della deliberazione impugnata sia da ritenere prevalente sul danno che ricaverebbe il ricorrente dalla sua esecuzione.