Il contratto, anche preliminare, di trasferimento di quote di s.r.l. non richiede la forma scritta ad substantiam né ad probationem; ne consegue che la parte che ne deduca la simulazione relativa [allegando che il versamento del prezzo dissimulava un mutuo ai soci della promittente venditrice] può provare l’accordo simulatorio per testimoni o per presunzioni soltanto quando ne faccia valere l’illiceità ai sensi dell’art. 1417 c.c. o ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 2724 c.c., e in mancanza deve produrre la controdichiarazione. Non costituiscono principio di prova per iscritto i bonifici eseguiti dalla stessa parte che deduce la simulazione, perché tale principio deve consistere in uno scritto proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta.