Ai sensi dell’art. 2490, comma 6, c.c. a seguito della cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese di una società in liquidazione per mancato deposito del bilancio per tre anni consecutivi, si determina l’irreversibile estinzione della società ex art. 2495, comma 2, c.c., a prescindere dalla persistenza nel suo patrimonio di rapporti giuridici attivi o passivi. Qualora all’estinzione della società non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio assimilabile alla successione universale. In forza di tale meccanismo, i diritti e i beni immobili residui non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o di comunione indivisa tra loro o, nel caso di unico socio superstite, entrano nella titolarità esclusiva di quest’ultimo.