Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’adesione dell’opposto all’eccezione di incompetenza per clausola compromissoria tempestivamente sollevata dall’opponente comporta, in applicazione dell’art. 38, comma 2, c.p.c., richiamabile anche alla luce dell’art. 819 ter c.p.c., l’esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e di pronunciare sulle spese della fase svoltasi davanti a lui. L’adesione dà luogo a una concorde prosecuzione del giudizio davanti agli arbitri, i quali applicano il criterio della soccombenza anche alla fase svoltasi davanti al Tribunale, in una valutazione complessiva delle spese.
Il provvedimento con cui il giudice dell’opposizione prende atto dell’adesione dell’opposto all’eccezione di clausola compromissoria deve contenere l’espressa revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice ordinario, perché soltanto un provvedimento espresso, e non implicito, impedisce al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui è capace in pendenza dell’opposizione.
Il ricorso per decreto ingiuntivo proposto in presenza di clausola compromissoria è legittimo; le parti possono rinunciare ad avvalersi della clausola anche per comportamento concludente, rimettendosi alla decisione del giudice ordinario, dato che l’eccezione di patto compromissorio non è rilevabile d’ufficio.