In tema di società di persone la morte del socio determina l’immediato scioglimento ex lege del rapporto sociale limitatamente al socio defunto, con trasformazione della partecipazione sociale in un diritto di credito degli eredi verso la società, avente ad oggetto la liquidazione del controvalore della quota. Tale controversia non integra una questione successoria, poiché gli eredi non subentrano nella qualità di socio né acquistano diritti sul patrimonio sociale, ma divengono titolari di un credito pecuniario nei confronti della società.
Ai fini della liquidazione della quota spettante agli eredi del socio defunto, deve applicarsi il criterio inderogabile previsto dall’art. 2289, comma 2, c.c., secondo cui il valore della quota va determinato sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, coincidente, nel caso di morte del socio, con la data del decesso. Non può pertanto essere assunta a riferimento una stima aggiornata ad una data successiva, anche se elaborata dal consulente tecnico d’ufficio, ove essa non rispecchi la situazione patrimoniale esistente al momento dello scioglimento.
L’onere di provare il valore della quota del socio defunto grava sui soci superstiti, poiché solo essi, mediante la produzione delle scritture contabili e della documentazione societaria, sono in grado di dimostrare la situazione patrimoniale della società alla data rilevante e gli utili o le perdite relativi alle operazioni in corso.