L’iscrizione in bilancio di un investimento finanziario [titoli per 150 milioni di lire, riportati invariati nei bilanci per oltre vent’anni] ne fa presumere l’effettiva esecuzione, perché il professionista che redige il bilancio riporta i dati e i documenti forniti dall’amministrazione; spetta quindi all’amministratore in carica all’epoca, che ne neghi la sussistenza assumendo un errore di appostazione, provare le circostanze dell’errore. L’amministratore è tenuto a conservare e a consegnare alla gestione subentrante la documentazione dell’investimento e, se non vi provvede, risponde verso la società del valore dei titoli divenuti indisponibili, in solido con gli altri componenti del consiglio di amministrazione.