Qualora il debitore conferisca beni in società a responsabilità limitata di nuova costituzione [società agricole partecipate dai figli e dal proprio difensore] prima del sorgere del credito che il terzo vanta in via di aspettativa [diritti ereditari fatti valere con azione di petizione], l’azione revocatoria ordinaria richiede la prova che l’atto sia stato dolosamente preordinato a pregiudicare il futuro credito e che la società conferitaria abbia partecipato a tale intento; questa partecipazione non può essere desunta soltanto dai rapporti di parentela o professionali tra i soci della conferitaria e il debitore.
Nel giudizio revocatorio dei conferimenti eseguiti dal debitore in una società, i soci della conferitaria non sono litisconsorti necessari, perché la pronuncia determina l’inefficacia relativa dell’atto nei confronti del creditore e non incide direttamente sui loro interessi.