Nelle cooperative edilizie il rapporto sociale e il rapporto di scambio, pur collegati, hanno causa autonoma, sicché il socio escluso ha diritto, oltre al rimborso della quota nei limiti previsti dallo statuto, alla restituzione ai sensi dell’art. 2033 c.c. delle somme versate in funzione dell’assegnazione dell’alloggio, anche in presenza di un disavanzo di bilancio [spese per atti notarili e variazioni planimetriche e rate di mutuo, comprese quelle pagate da terzi con quietanza riferita all’alloggio del socio]. Non sono invece ripetibili i versamenti dei quali il socio non provi il titolo.