Non può essere ricondotta al negozio fiduciario [la clausola, inserita in un contratto preliminare avente diverso oggetto, con cui il socio unico di una s.r.l. si impegna a far trasferire gratuitamente l’intero capitale sociale a persona indicata da una società controparte], quando manchi la prova che quest’ultima fosse titolare delle quote e le abbia trasferite al preteso fiduciario, perché il trasferimento del bene dal fiduciante al fiduciario costituisce il primo elemento essenziale del negozio fiduciario. In mancanza di tale prova non è accoglibile la domanda del preteso fiduciario di risoluzione del rapporto e di trasferimento coattivo delle quote ai sensi dell’art. 2932 c.c.
Il negozio fiduciario, negozio atipico fondato sull’art. 1322 c.c., si compone di due negozi strutturalmente collegati, uno a carattere reale ed efficace verso i terzi, con il quale il fiduciario acquista la piena proprietà dei beni, e uno a carattere obbligatorio e inter partes, con il quale il fiduciario si impegna a rispettare le prescrizioni del fiduciante e a ritrasferire i beni al fiduciante o a terzi, sicché l’effetto obbligatorio limita l’effetto reale. Ne sono elementi essenziali il trasferimento dei beni dal fiduciante al fiduciario, l’obbligo del fiduciario di osservare le prescrizioni del fiduciante e l’obbligo di ritrasferire i beni nei termini stabiliti o su richiesta; poiché il contratto fiduciario non richiede requisiti di forma, l’intestazione fiduciaria di quote sociali può essere provata con ogni mezzo, comprese le prove orali.