Rientrano nell’alveo dell’azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c. le domande volte ad accertare la qualità di erede universale dell’attore e a ricostituire il patrimonio relitto del de cuius, anche quando abbiano ad oggetto l’accertamento della titolarità di partecipazioni sociali ovvero della natura fiduciaria, simulata o interposta dell’intestazione di quote societarie, ove tali domande siano funzionali alla restituzione di beni asseritamente ereditari.
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative a partecipazioni sociali o ai diritti inerenti, presuppone un legame diretto della controversia con i rapporti societari e con le partecipazioni sociali, da valutarsi alla luce del petitum sostanziale e della causa petendi. Quando il titolo della pretesa sia costituito dalla qualità di erede e il petitum sostanziale sia riconducibile a pretese successorie, la controversia è devoluta al giudice ordinario e soggetta al foro delle cause ereditarie di cui all’art. 22 c.p.c.
La Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 non si applica alle controversie ereditarie, espressamente escluse dal suo ambito oggettivo. Nei rapporti italo-svizzeri in materia successoria, la giurisdizione italiana sussiste quando il de cuius era cittadino italiano e la successione si è aperta in Italia, anche ove alcune domande riguardino società aventi sede in Svizzera, quando esse risultino inscindibilmente connesse all’accertamento della qualità di erede e alla ricostituzione dell’asse ereditario. [nella specie, dichiarata l’incompetenza della sezione specializzata di Milano in favore del Tribunale ordinario di Brescia].