Quando la sede gestoria risulta vacante dal momento della revoca già disposta dal Tribunale (come nel caso di accoglimento del ricorso cautelare ante causam ex art. 669 bis c.p.c. e art. 2476, co. 3 c.c.), non essendo prevista ex art. 2385 c.c. l’efficacia ultrattiva del munus dell’amministratore nell’ipotesi di revoca giudiziale, non si può procedere alla sua ulteriore revoca ex art. 2409 c.c., atteso che non può essere revocato colui che è già stato revocato, e deve essere dichiarata l’inammissibilità della denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.