Risponde della violazione degli obblighi di cui all’art. 2489 c.c. il liquidatore sociale che, in un’epoca in cui era già emerso lo stato di insolvenza della società, abbia proceduto al pagamento di creditori chirografari i cui crediti non avrebbero trovato soddisfazione nel concorso, arrecando in tal modo un danno al patrimonio sociale. Tuttavia, il liquidatore può proseguire, anche parzialmente, l’attività d’impresa in fase di liquidazione, purché tale prosecuzione sia funzionale alla migliore liquidazione dell’attivo e non comporti l’assunzione di un nuovo rischio d’impresa idoneo a pregiudicare i diritti dei creditori e dei soci. Non è, quindi, configurabile la responsabilità del liquidatore ai sensi dell’art. 2489 c.c., né il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., qualora i pagamenti effettuati in favore di creditori chirografari, ancorché in presenza di crediti privilegiati già scaduti, siano qualificabili come pagamenti eseguiti nell’ambito della prosecuzione dell’attività d’impresa con finalità liquidatorie, e tale prosecuzione abbia concorso al conseguimento di un miglior risultato della liquidazione. La finalità di conservazione del valore dell’azienda come entità economica funzionante è altresì sottesa alla disciplina della non revocabilità dei pagamenti effettuati nei termini d’uso nell’esercizio dell’attività d’impresa, ai sensi dell’art. 67, comma 3, l.fall., ora art. 166 d.lgs. n. 14/2019.