Il collegio sindacale, anche nell’ambito delle S.r.l., come organo deputato al controllo della legalità della gestione sociale oltre che alla revisione contabile, una volta nominato dall’assemblea, a prescindere dal fatto che ne fosse o meno obbligatoria la costituzione, è soggetto integralmente al regime legale dell’organo di controllo. In particolare, è soggetto alla disciplina del collegio sindacale prevista per le società per azioni, come espressamente stabilito dall’art. 2477 comma 4 c.c. secondo cui nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
L’ordinamento non ammette modalità atipiche di cessazione del collegio sindacale e circonda l’unica fattispecie di rimozione dei sindaci dall’incarico per volontà assembleare, prevista solo in presenza di giusta causa, della particolare cautela della subordinazione dell’efficacia della deliberazione all’approvazione del Tribunale.
La giusta causa di revoca dei sindaci si ravvisa, di regola, in circostanze sopravvenute dopo la nomina che minano il rapporto di fiducia tra la società e il componente dell’organo di controllo in quanto relative al comportamento inosservante dei doveri della carica o alla persona del sindaco rimosso.
E’, quindi, da escludere la riconducibilità alla categoria della giusta causa di revoca di circostanze del tutto estranee alla sfera giuridica del sindaco, come le mire di riorganizzazione aziendale o il cambiamento di idea rispetto alla convenienza economica del mantenimento dell’organo.