Tribunale di Milano, 19 Gennaio 2026, n. 422/2026
Revocazione straordinaria del decreto ingiuntivo per falsità delle sottoscrizioni di verbali assembleari
L’accertamento, con sentenza passata in giudicato, della falsità delle sottoscrizioni apposte sui verbali assembleari posti a fondamento di un decreto ingiuntivo non opposto integra il presupposto della revocazione straordinaria previsto dall’art. 395, n. 2, c.p.c., in quanto il provvedimento monitorio risulta pronunciato sulla base di prove successivamente dichiarate false. In tale ipotesi, il giudice della revocazione, ai sensi dell’art. 402 c.p.c., una volta pronunciata la revocazione, è tenuto a decidere il merito della controversia, disponendo, ove occorra, la restituzione di quanto conseguito in forza del provvedimento revocato ovvero l’assunzione di nuovi mezzi istruttori.
Chiara Pini
Sono un avvocato del Foro di Milano iscritto all'albo dal 2020, mi occupo di contenzioso civile, commerciale e societario (materia, quest'ultima che ho approfondito nell'ambito di un master) e di contrattualistica d'impresa ad ampio spettro (anche in ambito Information Technology); svolgo, inoltre attività, di pareristica e di consulenza stragiudiziale in tali ambiti. Mentre oggi presto lavoro per lo più a favore di società, in passato, ho assistito in via prevalente clientela di tipo istituzionale in ambito bancario e finanziario (i.e. factoring) e concorsuale, con occasionali esperienze nel restructuring e nelle due diligence di crediti nel contesto di operazioni di cartolarizzazione.
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