Il controllo notarile sulle deliberazioni sociali ex art. 2436 c.c. è finalizzato ad assicurare la certezza dei traffici giuridici, stante l’attitudine del contratto di società e delle sue successive modificazioni a produrre effetti nei confronti dei terzi.
Rientra nel perimetro di siffatta verifica, oltre ai profili contenutistici della delibera, anche la conformità alla legge e allo statuto del suo procedimento formativo. Ne consegue che il notaio, nella sua funzione di filtro preventivo, ha il dovere di rifiutarsi di iscrivere nel registro delle imprese le deliberazioni assunte in violazione delle condizioni procedurali prescritte, ogniqualvolta il vizio emerga in modo palese dagli eventi assembleari che il notaio ha verbalizzato, senza che a tal fine sia necessaria alcuna indagine extra-assembleare.
L’ambito perimetrale della verifica successiva ed eventuale demandata al Tribunale ai sensi dell’art. 2436, co. 4, c.c. si estende entro i medesimi limiti del controllo preventivo notarile (nel caso di specie, il Tribunale ha respinto la richiesta di pronuncia dell’ordine di iscrizione nel registro delle imprese di una delibera assunta in difetto del quorum costitutivo e deliberativo richiesto dallo statuto, non assumendo rilievo ai fini della pronuncia le condotte asseritamente abusive tenute dal socio di minoranza).